Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
(2) Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.