Pubblicata nel B.U. 20 novembre 2001, n. 48.
(1) È istituito il Comitato di indirizzo e di programmazione formato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ovvero dagli assessori dai medesimi delegati.
(2) Il Comitato è convocato dal Presidente o dall'assessore delegato della Regione del Veneto almeno una volta all'anno.
(3) Alle sedute del Comitato partecipano senza diritto di voto il presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore generale dell'Istituto.
(4) Al Comitato di indirizzo e programmazione compete: