(1) Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico. Tale consiglio è composto: 7)
(2) Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.
(3) Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.
(4) In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lettera e), appartenenti al gruppo linguistico ladino, la Giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.3)