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a) Legge provinciale17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
1

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1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

Art. 21 (Collegio delle insegnanti di scuola materna)

(1)  Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.

(2)  Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

  1. cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;
  2. propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
  3. designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

(3)  Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

(4)  Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
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