In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Legge provinciale17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
1

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

Art. 22 (Comitato della scuola materna)

(1)  Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comitato che promuove la collaborazione fra l’amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto: 8)

  1. da un rappresentante del Comune;
  2. da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal Comune;
  3. dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purché assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  4. da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purché la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  5. da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;
  6. da un genitore per ogni sezione, eletto dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione. 9)

(2)  Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

(3)  Il comitato decide:

  1. sull'assunzione ed esclusione dei bambini;
  2. 10)
  3. sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali.

(4)  Il comitato dà pareri:

  1. nei limiti di cui all'articolo 7 della presente legge sull'entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;
  2. in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;
  3. sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.

(5)  Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.11) 

(6)  Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.3)

8)
L'art. 22, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
9)
La lettera f) è stata così sostituita dall'art. 5, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
10)
La lettera b) è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
11)
Il comma 5 è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionA
ActionActiona) Legge provinciale17 agosto 1976, n. 36
ActionActionNorme generali
ActionActionDefinizione e finalità
ActionActionIstituzione e gestione delle scuole materne
ActionActionProgrammazione
ActionActionOrdinamento interno delle scuole materne
ActionActionVigilanza, amministrazione e organi collegiali
ActionActionArt. 16 (Vigilanza e amministrazione)
ActionActionArt. 17 (Organi collegiali)
ActionActionArt. 18 
ActionActionArt. 19 (Consiglio di circolo di scuola materna)
ActionActionArt. 20 (Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine)
ActionActionArt. 21 (Collegio delle insegnanti di scuola materna)
ActionActionArt. 22 (Comitato della scuola materna)
ActionActionArt. 23 (Norme comuni per gli organi collegiali)
ActionActionArt. 24 (Organi collegiali presso le scuole materne private)
ActionActionArt. 25 
ActionActionOrdinamento del personale
ActionActionDisposizioni transitorie
ActionActionDisposizioni finali
ActionActionB
ActionActionC
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico