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Ultima edizione

a) Legge provinciale17 agosto 1976, n. 361)
Ordinamento delle scuole materne - Scuole per l'infanzia
1

1)
Pubblicata nel B.U. 20 settembre 1976, n. 40 - Numero straordinario.

TITOLO I
Norme generali

CAPO I
Definizione e finalità

Art. 1 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 2 2).

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO II
Istituzione e gestione delle scuole materne

Art. 3 (Scuole materne provinciali e private)     delibera sentenza

(1)  La Provincia istituisce con deliberazione della Giunta provinciale le scuole materne provinciali, che hanno carattere di istituzione pubbliche.3)

(2) 2)

(3) 2)

(4) 2)

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 117 del 12.05.1997 - Assistenti di scuola materna - compiti inerenti ai servizi di cucina e di pulizia - spese di vitto - collaborazione al servizio di refezione - possesso del libretto sanitario
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.
2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 4 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 5 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 6 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 7 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO III
Programmazione

Art. 8 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO IV
Ordinamento interno delle scuole materne

Art. 9 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 10 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 10/bis 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 11 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 12 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 13 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 14 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 15 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

CAPO V
Vigilanza, amministrazione e organi collegiali

Art. 16 (Vigilanza e amministrazione)

(1)  L'amministrazione e la vigilanza sulle scuole materne vengono affidate al sovrintendente scolastico per le scuole materne in lingua italiana ed agli intendenti scolastici per le rispettive scuole materne in lingua tedesca e delle località ladine.

(2)  A tal fine le scuole materne di ogni gruppo linguistico formano un circondario. Ogni circondario si suddivide in circoli didattici di scuola materna, che comprendono non meno di 45 sezioni di scuole materne e, di regola, non più di 55 sezioni.4) 

(3)  A ciascun circondario è preposto un ispettore.

(4)  A ciascun circolo didattico è preposto un direttore.3)

4)
Il comma 2 è stato modificato dall'art. 5 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 17 (Organi collegiali)

(1)  Al fine di realizzare la partecipazione nella gestione della scuola materna dando ad essa il carattere di una comunità sociale e civica, sono istituiti, a livello di circondario, di circolo didattico e di singola scuola materna, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 185) 

5)
Abrogato dall'art. 13 della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 19 (Consiglio di circolo di scuola materna)

(1)  Per ogni circolo didattico di scuola materna è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico. Ogni consiglio è composto: 6)

  1. dal direttore, che lo presiede;
  2. da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
  3. da due assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  4. da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  5. da un assistente sociale, designato dalla Giunta provinciale;
  6. da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2)  Il consiglio di circolo svolge i seguenti compiti:

  1. adotta il regolamento interno del circolo, che dovrà fra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza dei bambini durante l'ingresso e la permanenza nella scuola materna, nonché durante l'uscita dalla medesima;
  2. determina i criteri di attuazione degli orientamenti dell'attività educativa e per l'organizzazione dell'attività medesima;
  3. formula pareri ai comitati delle scuole materne sull'acquisto, conservazione e rinnovo delle attrezzature e del materiale ludico necessario al funzionamento delle scuole materne di circolo;
  4. formula proposte sulle forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dalle singole scuole materne, per l'opera di prevenzione sanitaria e per l'attività dell'assistenza sociale;
  5. promuove contatti con altri circoli al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
  6. partecipa ad attività ricreative e ludiche di particolare interesse educativo.

(3)  Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

6)
Il primo periodo dell'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 9, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 20 (Consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine)

(1)  Presso il circolo didattico di scuola materna delle località ladine è istituito un consiglio di circolo, nominato dal direttore del rispettivo circolo didattico. Tale consiglio è composto: 7)

  1. dal direttore, che lo presiede;
  2. da quattro insegnanti, designate nel proprio seno dalle insegnanti appartenenti al rispettivo circolo didattico;
  3. da tre assistenti, designate dalle rappresentanti delle assistenti nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  4. da quattro genitori, designati dai rappresentanti dei genitori nei comitati di scuola materna del rispettivo circolo didattico;
  5. da uno psicologo, da un pediatra, da un esperto di scienze della educazione e da un assistente sociale, designati dalla Giunta provinciale;
  6. da due rappresentanti dei comuni, designati dalla Giunta provinciale su proposta della comunità comprensoriale. Quando il territorio del circolo didattico di scuola materna è diviso tra più comunità comprensoriali, la proposta viene fatta dalle stesse di comune accordo. In mancanza di proposte provvede direttamente la Giunta provinciale.

(2)  Il consiglio di circolo per le scuole materne delle località ladine svolge i compiti previsti dagli articoli 18 e 19 della presente legge.

(3)  Il consiglio elegge, tra le insegnanti, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.

(4)  In caso di impossibilità a trovare gli esperti di cui alla precedente lettera e), appartenenti al gruppo linguistico ladino, la Giunta provinciale può designare esperti appartenenti ad altri gruppi linguistici.3)

7)
Il primo periodo dell'art. 20, comma 1, è stato così sostituito dall'art, 9, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 21 (Collegio delle insegnanti di scuola materna)

(1)  Presso ogni circolo didattico di scuola materna è istituito il collegio delle insegnanti. Esso è composto dalle insegnanti di ruolo ed incaricate, in servizio nel rispettivo circolo didattico di scuola materna ed è presieduto dal direttore, che lo convoca.

(2)  Il collegio delle insegnanti svolge i seguenti compiti:

  1. cura la programmazione dell'azione educativa al fine di adeguare gli orientamenti educativi e specifiche esigenze ambientali e dello sviluppo fisico e psichico dei bambini;
  2. propone iniziative per promuovere l'aggiornamento delle insegnanti ed i rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori dei bambini;
  3. designa i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo.

(3)  Il collegio delle insegnanti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il direttore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; si riunisce comunque almeno una volta ogni quadrimestre.

(4)  Il collegio elegge, nel proprio seno, un vicepresidente, che sostituisce il direttore in caso di sua assenza.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 22 (Comitato della scuola materna)

(1)  Presso ogni scuola materna il direttore/la direttrice istituisce e nomina un comitato che promuove la collaborazione fra l’amministrazione comunale, i genitori e la scuola materna. Detto comitato è composto: 8)

  1. da un rappresentante del Comune;
  2. da un rappresentante dell'ente gestore, se la scuola non è gestita dal Comune;
  3. dalle insegnanti di ruolo ed incaricate della scuola materna. Fanno parte del comitato anche le insegnanti supplenti, purché assunte presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  4. da un'assistente di ruolo della scuola materna, designata dalle assistenti stesse. Qualora presso la rispettiva scuola non fosse addetto personale di ruolo, le assistenti designano un'assistente incaricata o supplente, purché la supplente sia stata assunta presso la rispettiva scuola per almeno un mese di servizio continuativo;
  5. da un insegnante di scuola elementare della località dove ha sede la scuola materna, designato dal direttore didattico;
  6. da un genitore per ogni sezione, eletto dai genitori dei bambini frequentanti la rispettiva sezione della scuola materna. Un genitore non può rappresentare che una sola sezione. 9)

(2)  Il comitato elegge tra i suoi membri il presidente ed il suo sostituto.

(3)  Il comitato decide:

  1. sull'assunzione ed esclusione dei bambini;
  2. 10)
  3. sul programma e sull'organizzazione di regolari riunioni informative e culturali.

(4)  Il comitato dà pareri:

  1. nei limiti di cui all'articolo 7 della presente legge sull'entità della retta di cui al primo comma dello stesso articolo a carico dei genitori e su eventuali esenzioni o riduzioni;
  2. in merito all'acquisto di arredamento, di attrezzature, di materiale didattico e ludico;
  3. sulla dotazione dei locali e sulle attrezzature della scuola materna.

(5)  Il comitato propone al direttore di scuola materna, che decide definitivamente, l'orario giornaliero durante il quale la scuola materna è aperta per la frequenza da parte dei bambini, nonché il giorno di chiusura infrasettimanale.11) 

(6)  Il Comune può affidare ai comitati delle scuole materne anche compiti ulteriori a quelli previsti dalla presente legge, salvo comunque quanto disposto dall'articolo 91 della presente legge. In tal caso il Comune può designare un ulteriore proprio rappresentante. Le spese inerenti alla realizzazione del presente comma sono a carico del Comune.3)

8)
L'art. 22, comma 1, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
9)
La lettera f) è stata così sostituita dall'art. 5, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
10)
La lettera b) è stata abrogata dall'art. 6, comma 1, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
11)
Il comma 5 è stato inserito dall'art. 6, comma 2, della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.
3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 23 (Norme comuni per gli organi collegiali)

(1)  Gli organi collegiali durano in carica per tre anni scolastici.

(2)  Gli organi collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la loro rappresentanza.

(3)  Per la validità dell'adunanza degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

(4)  Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

(5)  I membri designati, i quali non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive dell'organo di cui fanno parte, decadono dalla carica presso l'organo medesimo e vengono surrogati con le modalità previste nei precedenti articoli per la composizione dei relativi organi collegiali. Il personale direttivo, insegnante ed assistente, membro del consiglio di circolo, viene sostituito nel caso di trasferimento in un altro circolo didattico. Per la sostituzione dei membri degli organi collegiali, venuti a cessare per qualsiasi causa, si applicano le norme relative alla composizione del rispettivo organo collegiale.

(6)  In ogni caso i membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell'organo.

(7)  Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario della attività didattica.

(8)  Le funzioni di segretario presso ogni organo collegiale sono affidate dal presidente ad un membro dell'organo stesso.

(9)  La partecipazione agli organi collegiali previsti dai precedenti articoli è gratuita.

(10)  Ai componenti degli organi collegiali spettano, a carico della Provincia, il rimborso delle spese di viaggio secondo le modalità previste dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e dalla legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni.

(11)  I membri degli organi collegiali devono essere di lingua materna corrispondente alla scuola, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 20.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 24 (Organi collegiali presso le scuole materne private)

(1)  Presso ogni scuola materna privata, comunque finanziata dalla Provincia, è obbligatoriamente istituito a cura dell'ente gestore il comitato della scuola materna.

(2)  A tale comitato si applicano le norme di cui agli articoli 22 e 23, ad eccezione del penultimo comma dell'articolo 23.3)

3)
Vedi l'art. 26, comma 1, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 2512) 

12)
L'art. 25 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

TITOLO II
Ordinamento del personale

Art. 26-6313) 

13)
Riportati al n. XXIII - D/e.

TITOLO III
Disposizioni transitorie

CAPO I
Disposizioni particolari

Art. 64 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 65 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 66-8413) 

13)
Riportati al n. XXIII - D/e.

Art. 85 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 86-8813) 

13)
Riportati al n. XXIII - D/e.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Art. 8914) 

14)
L'art. 89 è stato abrogato dall'art. 12 della L.P. 18 agosto 1988, n. 32.

Art. 90 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 91 2).

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 92-9313) 

13)
Riportati al n. XXIII - D/e.

Art. 94 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 95 2)

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

Art. 96 2) 

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

2)
Abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.P. 16 luglio 2008, n. 5, ossia dall'art. 3, comma 3, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 6.

TABELLA A - B - C13) 

13)
Riportati al n. XXIII - D/e.