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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 13

(1)  Il direttore dei lavori è tenuto a presentare al direttore d'area  per ogni progetto ultimato: 55)

  1. la relazione finale;
  2. il libretto delle misure;
  3. lo stato finale dei lavori.

(2)  La relazione finale redatta dal direttore dei lavori esporrà la condotta dei lavori eseguiti, nonché i dati significativi di importanza tecnica.

(3)  Lo stato finale dei lavori riassumerà le quantità eseguite ed i relativi costi unitari.

(4)  Qualora nel periodo compreso fra l'inizio dei lavori e l'emissione dell'atto di collaudo o del certificato di regolare esecuzione siano avvenuti danni di forza maggiore ai lavori eseguiti, il direttore dei lavori determina l'entità dei relativi danni con apposito verbale indicando le loro cause e conseguenze. Dette circostanze sono soggette alla conferma del direttore  d'area e del direttore dell'Agenzia per la Protezione civile  e le spese sostenute per le opere danneggiate non vengono più sottoposte a collaudo. 56) 

55)
L'art. 13, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 39 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
56)
L'art. 13, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 4 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 40 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.