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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 12

(1)  Dopo l'ultimazione dei lavori previsti dal progetto, il direttore d'area  presenta al direttore dell'Agenzia per la protezione civile  la contabilità finale per il collaudo. Il direttore dell'Agenzia per la protezione civile, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, nomina il collaudatore fissando un termine per la presentazione del certificato di collaudo.  50)

(2)  Il collaudatore che viene scelto tra il personale, competente in materia, provinciale, regionale o statale, anche se collocato a riposo, o fra liberi professionisti iscritti negli appositi albi, oltre che provvedere all'operazione del collaudo, verifica anche le eventuali variazioni qualitative o quantitative apportate al progetto.

(3) 51) 

(4)  L'atto di collaudo deve essere corredato da una relazione sull'efficienza delle opere e sulla situazione idrogeologica nelle immediate vicinanze. 52)  

(5)  L'atto di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, nonché il verbale di forza maggiore di cui all'articolo 13, costituiscono titolo di regolarità amministrativa per le somme gestite nell'ambito dell'Agenzia per la Protezione civile. 53) 

(6)  La normativa di cui al presente articolo si applica altresì a tutti i progetti non collaudati per i quali il direttore dell'Agenzia per la protezione civile  non abbia ancora provveduto alla nomina del collaudatore. 54)

50)
L'art. 12, comma 1, è stato primamodificato dall'art. 16, comma 6, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 37 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
51)
Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 10 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
52)
L'art. 12, comma 4, è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11.
53)
L'art. 12, comma 5, è stato prima sostituito dall'art. 2 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così modificato dall'art. 2, comma 38 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
54)
L'art. 12, comma 6, è stato così modificato dall'art. 16, comma 7, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.