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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 8   

(1)  Le opere di regolazione dei corsi d'acqua e di difesa del suolo comprendono:

  1. opere volte ad ottenere la stabile correzione dei corsi d'acqua e che hanno per scopo la riduzione del trasporto solido, la difesa e conservazione delle sponde e la regolarizzazione del profilo;
  2. opere di sistemazione del terreno sui versanti, allo scopo di eliminare o ridurre il trasporto solido dei corsi d'acqua;
  3. opere di carattere accessorio a quelle indicate nelle lettere precedenti quali paravalanghe, a difesa degli abitati, rimboschimenti e rinverdimenti, tendenti al miglioramento del regime idraulico ed alla riduzione del trasporto solido; strade di servizio, officine meccaniche e magazzini di deposito con alloggi di servizio necessari per la funzionalità dell'Agenzia per la Protezione civile;  32)
  4. lavori di ordinaria manutenzione alle opere ed agli alvei al fine di conservare in efficienza i manufatti esistenti per mantenere una sufficiente sezione di deflusso e per ottenere il buon regime delle acque pubbliche;
  5. opere idrauliche ai sensi del T.U. 25 luglio 1904, n. 523, e di competenza provinciale;
  6. opere per la laminazione delle piene; 33)
  7. stazioni di misura e opere incluse nei progetti di cui alle lettere precedenti e necessarie al monitoraggio meteorologico e idrologico ai fini della protezione civile. Le stazioni di misura dei livelli idrometrici devono essere realizzate secondo le direttive fornite dall’ufficio provinciale competente in materia di idrologia e appartengono al demanio idrico ai sensi dell’articolo 14. 34)

(2)  Ferma restando la competenza dei comuni e delle ripartizioni provinciali competenti per lavori pubblici nonché la facoltà della Giunta provinciale di accordare sussidi ai comuni ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 34  l'Agenzia per la Protezione civile  può, compatibilmente con i propri programmi annuali, eseguire lavori diretti ad impedire o arrestare la caduta di massi, frane, smottamenti, lavine e valanghe minaccianti abitati, caseggiati ed insediamenti produttivi, siti di interesse storico, artistico, etnografico ed archeologico soggetti a tutela ed altre opere di interesse pubblico. 35) 

(3)  I progetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo, i lavori previsti dal successivo articolo 11, nonché i lavori forestali eseguiti in economia ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e della legge provinciale 13 settembre 1973, n. 47, non sono sottoposti all'esame della commissione consultiva per gli acquisti e le forniture di cui alla legge provinciale 11 giugno 1972, n. 14, nè ad alcuna autorizzazione paesaggistica o urbanistica, fatta eccezione per i magazzini di deposito con alloggi di servizio e officine meccaniche, nonché per le nuove grandi inalveazioni non considerate di somma urgenza ai sensi dell'articolo 11, le quali comunque devono essere conformi alle previsioni del piano urbanistico comunale, né a qualsiasi altro esame o nullaosta prescritto dalle vigenti norme provinciali o regionali, ad esclusione del parere tecnico-economico previsto dalla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21.36) 

(4)  L'approvazione dei progetti delle opere suddette da parte della Giunta provinciale o dell'Assessore competente comporta a tutti gli effetti la dichiarazione di pubblica utilità anche al fine dell'applicazione delle norme sulla espropriazione per pubblica utilità e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, di cui alla parte II della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15.

(5)  Il prelevamento di materiale sassoso, necessario per l'esecuzione in economia dei lavori di cui alla presente legge e dichiarati urgenti ed indifferibili, non è soggetto alla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, purché venga previsto nel progetto rispettivamente nel verbale di pronto intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3. 37)

(6)   Al fine di mitigare il rischio di dissesto idrogeologico, l’Agenzia per la Protezione civile è autorizzata a eseguire interventi in amministrazione diretta, per importi non superiori a 500.000,00 euro per singolo contratto, finalizzati alla sistemazione del territorio all’interno di aree con grado di rischio rilevante, previamente individuate in un apposito piano approvato dalla Giunta provinciale.  38)

32)
La lettera c), dell'art. 8, comma 1, è stata  prima modificata dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, e successivamente dall'art. 2, comma 27 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
33)
La lettera f) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.
34)
La lettera g) dell’art. 8, comma 1, e stata aggiunta dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 11, e successivamente così sostituita dall’art. 18, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
35)
L'art. 8, comma 2, è stato inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16, successivamente sostituito dall'art. 22 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9, ed infine così modificato dall'art. 2, comma 28 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
36)
Comma inserito dall'art. 6 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.
37)
L’art. 8, comma 5, e stato aggiunto dall'art. 1 della L.P. 21 novembre 1989, n. 1.
38)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 7, comma 1, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.