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a) Legge provinciale12 luglio 1975, n. 351)
Disposizioni generali per la regolazione dei corsi d’acqua e la difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 12 agosto 1975, n. 39.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 11

(1)  Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'Area funzionale bacini montani  compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario. 47)

(2) Il direttore d'area, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia per la protezine civile, dispone l'inizio e le modalità dei lavori.  48)

(3)  Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.

(4)  Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.

(5)  Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.49) 

47)
L'art. 11, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 35 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
48)
L'art. 11, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 16, comma 5, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32, e successivamente dall'art. 2, comma 36 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
49)
L'art. 11 è stato sostituito dall'art. 9 della L.P. 2 luglio 1981, n. 16.