(1) Nel caso si rendessero necessari i lavori di cui all'articolo 8 della presente legge, in circostanze di somma urgenza nelle quali ogni indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione, un funzionario dell'Area funzionale bacini montani compilerà un verbale in cui descriverà in modo succinto i danni procurati e le loro conseguenze, nonché i modi per ripararli e approssimativamente l'importo necessario. 47)
(2) Il direttore d'area, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia per la protezine civile, dispone l'inizio e le modalità dei lavori. 48)
(3) Qualora un'opera iniziata d'urgenza non venisse approvata nella successiva seduta della Giunta provinciale, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi. In tal caso sarà provveduto alla liquidazione delle sole spese sostenute per la parte eseguita.
(4) Gli interventi e le opere di cui al primo comma del presente articolo possono essere realizzati anche con opere aventi carattere definitivo, quando siano più economiche e meglio rispondenti alle pubbliche esigenze.
(5) Gli interventi preventivi devono essere coordinati, ove esistano, con i piani di bacino in corso di studio o di attuazione, di cui possono costituire parte integrante.49)