(1) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice Presidenti e i Segretari.
(2) Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo.
(3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice Presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
(4) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del Presidente o dei vice Presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice Presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
(5) I vice Presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.25)