(1) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
(1/bis) Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri. 21)
(2) Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica. 22)