(1) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.19)
(4) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.20)