(1) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.
(2) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e di voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
(3) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.23)