(1) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province9) in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia, sono emanati sentito il Presidente della Provincia9) competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.