(1) La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
(2) Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalersi dei loro uffici.