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3) Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 6701)
Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige

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1)
Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.

Art. 19                           delibera sentenza

(1)  Nella provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.

(2)  La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.

(3)  L'iscrizione dell'alunno alle scuole della provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

(4)  Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.

(5)  Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.

(6)  Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.

(7)  Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.

(8)  Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della provincia di Bolzano.

(9)  Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.

(10)  Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.

(11)  Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.

(12)  I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.

(13)  I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

(14)  Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.

(15)  Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata. 15) 16)

massimeDelibera 30 maggio 2017, n. 575 - Modifica del Regolamento didattico generale della Libera Università di Bolzano (2017/2018)
massimeDelibera 28 giugno 2016, n. 706 - Modifica del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di ruolo, straordinari e di chiara fama e dei ricercatori a tempo determinato" della Libera Università di Bolzano
massimeDelibera 11 agosto 2015, n. 923 - Approvazione di modifiche di statuto e di regolamenti della Libera Università di Bolzano (modificata con delibera n. 120 del 16.02.2016 e delibera n. 705 del 28.06.2016)
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 430 del 19.12.2006 - Insegnamento della lingua italiana nella prima classe della scuola elementare in lingua tedesca
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 263 vom 13.05.2004 - Artikel 19 des Autonomiestatuts - Unterricht der zweiten Landessprache ab der ersten Grundschulklasse
massimeDelibera N. 210 del 27.01.2003 - Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 533 del 20.12.2002 - Sovracanoni delle derivazioni di acqua a scopo idroelettrico - Immissione in ruolo del personale docente della religione cattolica - Assunzione a tempo indeterminato di personale docente privo del prescritto titolo di studio e che ha svolto servizio di supplenza per almeno 18 anni
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 94 del 25.02.2002 - Scuola materna con lingua di insegnamento diversa dalla madrelingua dell'alunno
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 93 vom 23.03.1999 - Zuständigkeit des Schulamtsleiters für Disziplinarstrafen - Delegierbarkeit an den Schuldirektor
massimeCorte costituzionale - Ordinanza N. 52 del 04.03.1999 - Personale docente - concetto di «madre lingua»
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 363 del 04.12.1998 - Sperimentazione scolastica - compresenza di insegnanti di lingua diversa - compatibilità con Statuto di autonomiaPresidenza Consiglio Ministri - potere di intervento adesivo nel giudizio amministrativo
massimeVerwaltungsgericht Bozen - Urteil Nr. 125 vom 04.05.1998 - Lehrbefähigung für den Unterricht an Mittelschulen mit deutscher Unterrichtssprache - entspricht nicht Lehrbefähigung Deutsch als Fremdsprache
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 109 del 21.04.1998 - Ordinamento scolastico - requisiti per concorso a preside nelle scuole medie in lingua tedesca
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 445 del 23.12.1994 - Istituzione della ripartizione «Intendenza scolastica italiana» con compiti di amministrazione della scuola di lingua italiana e vigilanza sulla scuola di lingua tedesca e su quella delle località ladine
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 215 del 05.05.1993 - Approvazione di moduli e registri per le scuole in lingua tedesca - Uso di terminologia difforme dalle norme statutarie
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 358 del 23.07.1992 - Istruzione pubblica - Servizio ispettivo tecnico
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 343 del 20.07.1990 - Reclutamento del personale della scuola
15)
Vedi l'art. 17, commi dal 120/128, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4:

Art. 17

(120) In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.

(121) Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48/bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

(122) L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

(123) Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni della loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

(124) Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso di cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

(125) I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misure massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituto nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(126) L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

(127) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

(128) La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

16)
Vedi anche l'art. 1, commi 658 - 663 della L. 27 dicembre 2017, n. 205.
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