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i) Decreto del Presidente della Provincia11 gennaio 2011 , n. 21)
Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio

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1)
Pubblicato nel B.U. 8 febbraio 2011, n. 6.

Art. 12 (Nucleo familiare di base)   delibera sentenza

(1)  Salvo diversa disposizione dei singoli settori d’intervento, al fine dell’attribuzione delle prestazioni, si considerano i componenti del nucleo familiare di base

(2)  Per nucleo familiare di base si intende quello composto da:

  • a) l’utente, cioè la persona che è la principale beneficiaria della prestazione;
  • b) il/la coniuge dell’utente purché non legalmente separato/separata, o il/la partner dell’utente, solo qualora l’utente e il/la partner siano conviventi;
  • c) nel caso di utente minorenne, chi esercita la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente, nonché l’eventuale coniuge o partner convivente della persona che esercita la potestà genitoriale; 10)
  • c/bis) nel caso di utente di età inferiore a 26 anni con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, i genitori o il genitore nonché l’eventuale coniuge o partner convivente del genitore stesso, qualora l’utente sia studente o con essi/esso convivente; 11)
  • d) nel caso in cui l’utente sia soggetto a carico ai fini IRPEF, la persona di cui lo stesso/la stessa è a carico nonché la sua/il suo coniuge o partner convivente;
  • e) le figlie e i figli minorenni legittimi o legittimati o naturali o adottivi di uno/una dei componenti sopra elencati, qualora con esso/essa conviventi;
  • e/bis) le figlie e i figli di età inferiore a 26 anni, con un reddito considerato ai fini della DURP non superiore a 10.000,00 euro annui, che siano studenti o conviventi con i genitori o il genitore; 12)
  • f) altre persone a carico IRPEF di uno/una dei componenti sopra elencati. 13)

(3)  Nel caso in cui la persona sia coniugata o abbia figli/figlie propri, essa costituisce comunque, assieme al coniuge/alla coniuge, oppure al partner/alla partner convivente, ai loro figli e alle altre persone a loro carico IRPEF, un distinto nucleo familiare.

(4) 14)

massimeDelibera 27 agosto 2019, n. 717 - Applicazione dell’art. 12 del decreto del Presidente della Provincia n. 2/2011 per la Ripartizione 40 - Diritto allo studio ai fini dell’assegnazione di borse di studio
10)
La lettera c) dell'art. 12, comma 2, è stata così modificata dall'art. 4, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
11)
La lettera c/bis) dell'art. 12, comma 2, è stata inserita dall'art. 4, comma 2, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
12)
La lettera e/bis), dell 'art. 12, comma 2, è stata inserita dall'art. 4, comma 3, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19. Vedasi anche l'art. 14, comma 1, del D.P.P. 18 maggio 2017, n. 19.
13)
L'art. 12, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P 15 aprile 2013, n. 10.
14)
L'art. 12, comma 4, è stato abrogato dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 15 aprile 2013, n. 10.
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