(1) I dati rilevati sono quelli risultanti dalla dichiarazione presentata al fisco per il reddito relativo all`anno di riferimento della DURP e da altra documentazione relativa al medesimo periodo.
(2) Fatto salvo quanto previsto agli articoli successivi, si considerano:
(3) Qualora future modifiche in materia fiscale lo rendessero necessario, gli elementi reddituali, patrimoniali e di riduzione del reddito da rilevare nella DURP, definiti nel presente decreto, potranno essere integrati nella dichiarazione DURP, sempre che tali elementi sostituiscano o corrispondano a quelli già previsti dal presente decreto. 22)