(1) Il patrimonio immobiliare è costituito da edifici e terreni siti sul territorio nazionale, nonché da edifici localizzati all’estero.
(2) Il valore del patrimonio immobiliare è pari al valore catastale rivalutato, utilizzato ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), anche nel caso in cui questi beni siano esenti da ICI; in mancanza del valore ai fini ICI si applicano le medesime modalità previste per il calcolo della base imponibile ICI per un bene analogo.
(3) Il valore degli edifici localizzati all’estero è pari al valore convenzionale di € 550,00 a metro quadro netto; tale importo è aggiornato dalla Giunta provinciale ogni due anni, anche fissando valori diversi in relazione alle differenti aree geografiche.
(4) Il valore dei beni gravati da usufrutto o da diritto di abitazione è ripartito tra il titolare del diritto reale di godimento e il nudo proprietario, in relazione alla durata del diritto ed all’età del soggetto beneficiario più giovane, nelle percentuali di seguito indicate:
Età del titolare del diritto reale di godimento (in anni)
Quota di patrimonio del nudo proprietario
da 0 a 20
5 %
da 21 a 40
10 %
da 41 a 50
15 %
da 51 a 56
20 %
da 57 a 63
25 %
da 64 a 69
30 %
da 70 a 75
35 %
da 76 a 82
40 %
da 83 a 92
45 %
oltre 93
50 %
31)