(1) Non sono considerati patrimonio un’unità immobiliare ad uso abitativo e due pertinenze per ciascun nucleo familiare, anche qualora si tratti di porzioni di immobili, fino ad un valore complessivo di 150.000,00 euro, determinato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 22. 32)
(2) La diposizione di cui al comma 1 si applica agli immobili situati al di fuori della Provincia di Bolzano solo a condizione che gli stessi siano abitati dal proprietario/dalla proprietaria. Se la persona vive in un’unità immobiliare di sua proprietà, considerata esente ai sensi del comma 5, non può essere considerata esente ai sensi del comma 1 alcuna ulteriore unità immobiliare ad uso abitativo. 33)
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nel caso in cui la persona dichiarante non sia proprietario/proprietaria, bensì titolare di un diritto reale di godimento sul bene immobile. 34)
(4) 35)
(5) Non sono altresì considerati patrimonio, i fabbricati e i terreni impiegati e indispensabili per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa agricola o commerciale da cui la persona ricava il proprio reddito. Per fabbricati impiegati nell’esercizio dell’impresa agricola s’intendono tutti gli immobili rurali di cui all’articolo 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modifiche.
(6) Non sono considerati patrimonio i beni immobili sottoposti a pignoramento o sequestro. 36) 37)