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l) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 48 (Porte)

(1) Negli edifici pubblici, privati aperti al pubblico e di edilizia residenziale sociale le porte devono essere facilmente manovrabili anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. Esse devono corrispondere ai seguenti requisiti: 52)

  1. la soglia della porta e gli spazi antistanti e retrostanti devono essere complanari;
  2. le porte d’ingresso degli edifici e delle unità abitative devono avere una luce netta non inferiore a 0,90 m; 53)
  3. le porte interne di accesso ai vari locali, comprese quelle di accesso ai servizi igienici, devono avere una luce netta non inferiore a 0,80 m;
  4. nel caso di porte a due o più battenti, deve essere sempre garantito un passaggio con luce netta minima di 0,80 m, realizzato con un unico battente o con due battenti a manovra unica;
  5. nel caso di porte successive, deve essere assicurato uno spazio libero intermedio tra le porte stesse, che può variare in funzione della larghezza della superficie libera lateralmente al lato di apertura della porta. Lo spazio libero intermedio tra due porte successive può variare da 0,60 a 1,20 m oltre lo spazio interessato dalle ante di apertura, se la larghezza laterale al lato di apertura della porta varia da 0,20 a 0,60 m;
  6. le porte e gli stipiti devono essere realizzati in materiali resistenti all'urto e all'usura, specialmente le parti comprese entro un'altezza di 30 cm dal pavimento;
  7. le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono presentare accorgimenti grafici atti ad assicurare l'immediata percezione dell’ostacolo;
  8. eventuali sistemi automatici di apertura e chiusura, devono essere temporizzati in modo da permettere un passaggio agevole anche a persone su sedia a ruote;
  9. le maniglie devono consentire una facile manovra e non richiedere l’uso di entrambe le mani per l’apertura della porta; sono da preferire quelle del tipo a leva opportunamente curvate ed arrotondate; la maniglia deve essere posta ad un'altezza di 0,85-0,95 m;
  10. per i locali destinati a spogliatoi, docce e servizi igienici, devono essere utilizzate porte preferibilmente di tipo scorrevole o con apertura verso l’esterno.
52)
L'alinea dell'art. 48, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 31, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
53)
Il testo tedesco della lettera b), dell'art. 48, comma 1, è stato sostituito dall'art. 31, comma 2, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44, rispettivamente dalla rettifica dell'art. 1, comma 1, del D.P.P. 2 febbraio 2018, n. 3.
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