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l) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 41 (Piattaforme elevatrici)

(1)  Se non è possibile l’installazione di ascensori o è necessario il superamento di differenze di quota anche superiori ai 4 m, sono consentiti, in via alternativa, impianti servo assistiti per il trasporto verticale di persone, quali piattaforme elevatrici.

(2)  Lo spazio antistante le piattaforme elevatrici, sia in posizione di partenza che di arrivo, deve avere una profondità minima di 1,50 m, per consentire accesso e uscita agevoli a persone su sedia a ruote.

(3)  Le apparecchiature devono garantire l’accesso agevole e lo stazionamento della persona in piedi, seduta o su sedia a ruote, e l’agevole manovrabilità dei comandi nonché la sicurezza sia delle persone trasportate che di quelle che possono venire in contatto con l'apparecchiatura in movimento. A tal fine le suddette apparecchiature devono essere dotate di sistemi anticaduta, anticesoiamento, antischiacciamento e antiurto nonché di apparati atti a garantire la sicurezza di movimento, meccanica, elettrica e di comando.

(4)  Lo stazionamento dell'apparecchiatura deve avvenire preferibilmente con la pedana o la piattaforma ribaltata verso la parete o incassata nel pavimento.

(5)  Le piattaforme elevatrici per superare dislivelli non superiori a 4 m, con velocità non superiore a 0,1 m/s, devono rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni tecniche specificate per i servoscala.

(6)  Le piattaforme ed il relativo vano-corsa devono avere opportuna protezione ed i due accessi devono essere muniti di cancelletto.

(7)  La protezione del vano-corsa ed il cancelletto del livello inferiore devono avere un’altezza tale da non consentire il raggiungimento dello spazio sottostante la piattaforma, in nessuna posizione della stessa.

(8)  La portata utile minima è di kg 250.

(9) La piattaforma deve avere dimensioni minime pari a 0,80 x 1,20 m. La porta deve avere dimensioni di luce netta pari a 80 cm ed essere posizionata sul lato corto della piattaforma. 47)

(10)  Se le piattaforme sono installate all'esterno, gli impianti devono essere protetti dagli agenti atmosferici.

(11)  In ogni caso le piattaforme elevatrici devono avere caratteristiche rispondenti alle specifiche normative tecniche di cui alla direttiva macchine.

47)
L'art 41, comma 9, è stato così sostituito dall'art. 27, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
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