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l) Decreto del Presidente della Provincia9 novembre 2009 , n. 541)
Regolamento sull'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 gennaio 2010, n. 3.

Art. 36 (Scale)

(1)  Le scale che costituiscono parte comune o sono di uso pubblico devono presentare andamento regolare ed omogeneo per tutto il loro sviluppo, con pendenza costante per tutta la lunghezza.

(2)  La larghezza delle scale di cui al comma 1 non deve essere inferiore a 1,20 m.

(3)  I gradini delle scale di cui al comma 1 devono avere una pedata minima di 30 cm ed un’alzata massima di 17 cm. La pedata deve essere antisdrucciolevole e a pianta preferibilmente rettangolare.

(4)  Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico, fino ad un massimo di tre alzate, i gradini devono essere tutti segnalati con una differenziazione di colore e di materiale, per una profondità di almeno 5 cm, misurata dallo spigolo tra pedata ed alzata e per tutta la larghezza del gradino. Per le scale, con più di tre alzate la segnalazione deve essere prevista sul primo e sull’ultimo gradino di ogni singola rampa.

(5)  Nelle scale di uso pubblico e privato aperto al pubblico va realizzata una segnalazione a pavimento percepibile da parte di non vedenti o ipovedenti, situata ad almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino per indicare l’inizio e la fine della rampa.

(6) Le scale interne delle strutture residenziali, di pertinenza esclusiva delle singole unità immobiliari, devono avere una larghezza minima di 0,90 m. La somma tra il doppio dell'alzata e la pedata deve essere compresa tra 62 e 64 cm con pedata minima di 25 cm. 39)

(7) Le rampe di scale di cui al comma 1 che superano i 6 m di larghezza devono essere dotate anche di corrimano centrale. 40)

(8)  Le rampe delle scale di cui al comma 1, con un numero di gradini superiore a quindici, devono essere interrotte da un pianerottolo di sosta. 41)

39)
L'art. 36, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
40)
L'art. 36, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44.
41)
L'art. 36, comma 8, è stato inserito dall'art. 23, comma 2, del D.P.P. 6 dicembre 2017, n. 44, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 25 settembre 2020, n. 36.
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