(1) Nel caso di scale di pertinenza di edifici pubblici o privati aperti al pubblico, il corrimano va posto su ambo i lati della scala. Per quanto riguarda le specifiche tecniche di parapetti e corrimano si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.
(2) Le scale di cui al comma 1 e all’articolo 36, comma 1, devono essere dotate di corrimano posto a un’altezza compresa tra 0,95 e 1,05 m. Il corrimano deve essere senza soluzione di continuità nel passaggio tra una rampa di scale e la successiva. Il parapetto delle scale deve raggiungere, compreso il corrimano, un’altezza di 1,00 m ed essere inattraversabile da una sfera di 10 cm di diametro. 42)
(3) In caso di finestre con parapetto vetrato, per consentire alla persona seduta la visuale anche all’esterno, devono essere preferite soluzioni per le quali la parte opaca del parapetto non superi i 60 cm di altezza dal calpestio. Per quanto riguarda corrimano, ringhiere, balaustre e parapetti si rimanda alle vigenti norme tecniche in materia di sicurezza, e, in particolare, si fa riferimento alla norma UNI 10809, e successive modifiche.