(1) In ogni gruppo di spogliatoi deve essere prevista almeno una parte utilizzabile da persone disabili. Lo spogliatoio utilizzabile anche da parte di persone disabili deve disporre di uno spazio di rotazione di 1,50 m ed essere dotato di una panca di lunghezza non inferiore a 1,20 m, posta almeno lungo un lato del locale. La porta deve essere apribile verso l’esterno; è comunque consigliabile l’uso di porte scorrevoli. 50)
(2) Appendiabiti, mensole e altri elementi collocati all’interno dello spogliatoio devono essere posti ad un’altezza compresa tra 0,90 e 1,20 m.
(3) All’interno del locale destinato agli spogliatoi, lungo due pareti contigue va collocato un corrimano posto ad un’altezza di 0,80 m dal calpestio.