(1) Lo spostamento all'interno degli edifici, dai percorsi orizzontali a quelli verticali d’uso comune, deve essere mediato attraverso piattaforme di distribuzione, quali vani d’ingresso o ripiani di arrivo dei collegamenti verticali, dai quali sia possibile accedere ai vari ambienti, esclusi i locali tecnici, con percorsi orizzontali o raccordati tramite rampe.
(2) Piattaforme, corridoi e passaggi devono avere le seguenti dotazioni minime:
- a tutti gli incroci dei canali di comunicazione dell’edificio, verticali e orizzontali, devono essere previste apposite piattaforme di distribuzione. Il lato minore delle piattaforme deve consentire spazi di manovra e di rotazione di una sedia a ruote e in ogni caso non deve essere inferiore a 1,50 m, oltre lo spazio d’ingombro rappresentato dalla larghezza delle porte;
- il vano scala deve essere disposto in modo da evitare la possibilità di essere imboccato incidentalmente, uscendo dagli ascensori;
- corridoi e passaggi devono avere andamento continuo e regolare, e vanno ben evidenziate le variazioni di direzione;
- eventuali variazioni di livello devono essere superate mediante rampe.
(3) Negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico la larghezza dei corridoi non deve essere inferiore a 1,50 m. In tutti gli altri casi, la larghezza minima è di 1,10 m. All’interno delle unità immobiliari residenziali la larghezza del corridoio non deve essere inferiore a 1,00 m. 38)
(4) Vanno evitati pilastri, colonne, mobili sporgenti o addossati alle pareti, che possono limitare gli spazi o rappresentare fonte di pericolo.
(5) Nel caso di adozione di bussole, percorsi obbligati, cancelletti a spinta e simili, valgono le disposizioni di cui all’articolo 54.