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c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 301)
Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali

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1)
Pubblicato nel B.U. 19 settembre 2000, n. 39.

Art. 41 (Pagamento delle tariffe dei servizi residenziali)  

(1)  L’utente concorre al pagamento delle tariffe dei servizi residenziali:

  1. con l’assegno di cura e l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o l’indennita di accompagnamento 120) erogatogli, di cui all’articolo 3, comma 1, punto 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche;
  2. e per la parte non coperta dalle prestazioni di cui alla lettera a), in relazione alla situazione economica del proprio nucleo familiare ristretto; nel calcolare il concorso al pagamento, la condizione economica garantita all’utente viene tenuta distinta dalla condizione economica garantita agli altri componenti.

(2)  I nuclei familiari collegati concorrono al pagamento, in relazione alla loro situazione economica, per la parte non coperta dal nucleo familiare ristretto.

(3)  Il calcolo della partecipazione avviene secondo i parametri indicati nell’allegato D. La “percentuale di consumo dell’eccedenza” di cui alla colonna “Utente” dell’allegato D) trova applicazione esclusivamente nel caso in cui l’utente sia l’unico componente del nucleo familiare ristretto. 121)

(4)  Per i servizi a favore di persone con disabilità, persone affette da dipendenza e malati psichici la partecipazione da parte di ciascun nucleo familiare collegato non può comunque superare l’importo fissato annualmente dalla Giunta provinciale in concomitanza con la determinazione della quota base.

(5)  Per i servizi a favore di donne e minori, non si chiede la partecipazione alla tariffa dei nuclei familiari collegati.

(6)  Per nuclei familiari collegati che devono concorrere contemporaneamente al pagamento di due tariffe per anziani in servizi residenziali, si calcola una sola volta la “condizione economica garantita”, si applica la “percentuale di consumo dell’eccedenza” e si utilizza l’importo risultante per il pagamento di entrambe le tariffe. 122) 

(7)  Il comitato tecnico di cui all’articolo 8, d’intesa con l’ente competente per l’integrazione della tariffa, può decidere una riduzione della tariffa ai sensi dell’articolo 42-bis, comma 1, a favore del nucleo familiare collegato, oppure può esonerare quest’ultimo dalla partecipazione, se da specifica documentazione dell’autorità giurisdizionale o di pubbliche autorità risultano circostanze da cui si possa dedurre una causa oggettiva di estraneità del nucleo familiare collegato in termini di rapporti affettivi o economici rispetto all’utente. 123)

120)
L'art. 41, comma 1, lettera a), il termine "assegno di accompagnamento" è stato sositituito dal termine "indennità di accompagnamento", dall'art. 16, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
121)
L'art. 41, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 14, comma 1, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26. Vedi anche l'art 19, comma 2, del D.P.P. 7 agosto 2017, n. 26.
122)
L'art. 41 è stato modificato dall'art. 16 del D.P.P. 5 settembre 2001, n. 50, sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 6 maggio 2008, n. 21, ed infine così sostituito dall'art. 23, comma 1, del D.P.P. 20 luglio 2011, n. 28.
123)
L'art. 41, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 25.
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