(1) Qualora dal calcolo della partecipazione alla tariffa dei servizi di cui agli allegati C) e D), derivi all’utente o ai relativi nuclei familiari un impegno finanziario troppo oneroso, il comitato tecnico di cui all’articolo 8, con decisione motivata, può ridurre la suddetta partecipazione fino ad un massimo del 75 per cento. 126)
(2) Qualora l'importo mensile dovuto dall'utente per il pasto ai sensi dell'articolo 40, comma 4, risulti troppo oneroso, il comitato tecnico può ridurre tale importo, con decisione motivata, nella misura massima del 50 per cento. 127)
(3) 128) 129)