(1) La Giunta provinciale fissa annualmente, in concomitanza con la determinazione della quota base, le prestazioni, con le relative tariffe minime e massime, per le quali l’utente può concorrere al pagamento della tariffa utilizzando i buoni servizio di cui all’articolo 8, comma 4, della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9.
(2) L’utente che si avvale della possibilità di cui al comma 1 concorre al pagamento della tariffa in relazione al valore della situazione economica del suo nucleo familiare ristretto.
(3) Fino al valore della situazione economica indicato nella colonna 2 della tabella di cui all’allegato B, è richiesto il pagamento della tariffa minima; a partire dal valore della situazione economica indicato nella colonna 3 della suddetta tabella, è richiesto il pagamento della tariffa massima.
(4) La partecipazione aumenta in modo lineare all’aumentare del valore della situazione economica, a partire dalla tariffa minima fino a raggiungere la copertura della tariffa massima. 115)