(1) La percentuale di consumo dell'eccedenza si differenzia in relazione ai diversi nuclei familiari di riferimento, alla priorità programmatica dei singoli servizi ed all'ammontare della tariffa, così come riportato alle tabelle di cui agli allegati C e D.
(2) A ogni singolo nucleo familiare spetta un’unica condizione economica garantita e viene applicata un’unica percentuale di consumo dell’eccedenza. Tale percentuale deve essere utilizzata per la partecipazione alle tariffe, secondo l’ordine di precedenza di cui ai commi 3, 4 e 5. 109)
(3) Salvo quanto previsto dall’articolo 42, se un nucleo familiare deve partecipare a una tariffa come nucleo familiare ristretto e contemporaneamente a un’altra tariffa come nucleo familiare collegato, esso dovrà partecipare in primo luogo alla tariffa per la quale è considerato come nucleo ristretto. 110)
(4) Fermo restando quanto previsto dal comma 3, se un nucleo familiare deve partecipare contemporaneamente a più di una tariffa come nucleo familiare ristretto o come nucleo familiare collegato, vale il seguente ordine di precedenza:
- partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
- partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a);
- partecipazione alla tariffa per i servizi residenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
- partecipazione alla tariffa per i servizi semiresidenziali di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b);
- partecipazione alla tariffa per altri servizi. 111)
(5) Qualora concorrano due servizi di pari grado vale il seguente ordine di precedenza:
- partecipazione alla tariffa per il servizio che prevede per il nucleo familiare la percentuale di consumo dell’eccedenza più alta;
- partecipazione alla tariffa per il servizio con la tariffa più alta. 112)