(1) I comuni possono presentare le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi per l'acquisizione di aree per l'edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 87, comma 2, della legge sulla base della determinazione dell'indennità di esproprio ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche. 109)
(2) 110)
(3) I finanziamenti e i contributi di cui all'articolo 87 della legge sono concessi anche se dopo l'avvio della procedura di esproprio e dopo la determinazione dell'indennità di espropriazione la proprietà delle aree sia stata ceduta mediante contratto al comune o all'IPES. 111)
(4) I finanziamenti di cui all'articolo 87, commi 11, 12 e 13, della legge sono concessi sulla base di contratti preliminari di compravendita registrati, e a seguito del parere sulla congruità del prezzo di acquisto redatto dall'Ufficio estimo della Provincia. 112)
(5) 113) 114)