(1) I consigli aggiornano il regolamento di contabilità dell’ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e lo adeguano ai principi di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
(2) Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari degli enti locali incompatibili con la nuova disciplina provinciale e con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche.
(3) Restano salve comunque le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 23 dicembre 2014, n. 11.