(1) Con effetto dall’entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17.
(2) L’articolo 6 della legge provinciale 21 luglio 2016, n. 17, e successive modifiche, è abrogato, fatta eccezione per i comuni che all’entrata in vigore del presente articolo hanno già deliberato l’estinzione anticipata del mutuo.