(1) I contributi ai Comuni di cui all'articolo 76 della legge sono erogati in base al progetto approvato e dopo l'inizio dei lavori.
(2) Gli interventi di cui al comma 1, devono essere conclusi entro tre anni a pena di decadenza dell'agevolazione. Su richiesta motivata, può essere concessa una proroga di un anno.
(3) Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi previsti dall'articolo 148 della legge.