In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)

(1)  I contributi per il recupero convenzionato di abitazioni sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo di cui all'articolo 79 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. Se del caso nella convenzione o nell'atto unilaterale d'obbligo sono da considerare le disposizioni specifiche di cui all'articolo 71 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità che attesti la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Deve essere anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa;
  3. qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; 61)
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere occupata da una famiglia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 79 della legge provinciale del 11 agosto 1997, n. 13 e se del caso, di quelli all'articolo 71 della legge. I componenti di tale famiglia devono inoltre aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione recuperata.

(2)  Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo può essere erogato per l'intero ammontare qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati;
  2. deve essere presentata una fideiussione bancaria di un importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(3)  L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(4)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

(5)  Le abitazioni oggetto dell'agevolazione per il recupero convenzionato devono essere ultimate ed abitate da persone aventi diritto entro tre anni dalla data del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Su richiesta motivata del beneficiario l'assessore può prorogare di un anno il termine per l'ultimazione dei lavori e di occupazione dell'abitazione. Termini maggiori possono essere concessi solo per fatti estranei alla volontà del beneficiario che abbiano comportato un ritardo della loro esecuzione.

(6)  Decorsi infruttuosamente i termini di cui al comma 5 l'assessore dichiara la decadenza dall'agevolazione edilizia. Il beneficiario è obbligato a rimborsare le somme percepite, maggiorate degli interessi legali.

61)
La lettera c) dell'art. 23, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
ActionActionNorme generali
ActionActionValutazione punteggi
ActionActionErogazione delle agevolazioni
ActionActionArt. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)   
ActionActionArt. 20 (Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi)
ActionActionArt. 21 (Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti)
ActionActionArt. 22 (Erogazione dei contributi a fondo perduto)
ActionActionArt. 22/bis (Assegnazione dell’agevolazione in caso di decesso del richiedente)
ActionActionArt. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)
ActionActionArt. 23/bis (Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge)
ActionActionArt. 24 (Erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di riordino)
ActionActionArt. 25 (Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali)
ActionActionArt. 26 (Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza)
ActionActionCriteri per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2017, n. 9
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 34
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2018, n. 17
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2018, n. 19
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 30
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico