In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)    delibera sentenza

(1)  In caso di nuova costruzione i mutui senza interesse dal fondo di rotazione sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. il mutuo deve essere garantito con l'intavolazione dell'ipoteca;
  2. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  3. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori, che attesti la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  4. qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; 54)
  5. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  6. l'abitazione deve essere occupata effettivamente e stabilmente dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  7. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2)  Fino all'adempimento di tutti i presupposti indicati al comma 1, il mutuo può essere erogato anticipatamente per l'intero importo in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato dal direttore dei lavori con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. presentazione di una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento;
  3. indicazione dell'istituto bancario con cui il beneficiario intende stipulare il contratto di mutuo. 55)

(3)  In caso di acquisto di un'abitazione esistente, il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. L'intero importo del mutuo può essere erogato anticipatamente se il beneficiario presenta una fideiussione bancaria per un importo corrispondente all'importo del mutuo aumentato del 30 per cento e indica l'istituto bancario con il quale intende stipulare il contratto di mutuo.56) 

(4)  In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita. Per l'erogazione anticipata del mutuo trova corrispondente applicazione il comma 2.

(5)  In caso di recupero dell'abitazione per uso abitativo primario il mutuo è erogato in presenza dei presupposti indicati al comma 1. Inoltre deve essere presentata una dichiarazione resa dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(6)  L'erogazione anticipata del mutuo è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(7)  L'occupazione effettiva dell'abitazione è attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 388 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - mutui agevolati - credito della banca mutuante nei confronti dell'ente pubblico - controversie: giudice ordinario
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 387 del 27.10.2006 - Edilizia abitativa agevolata - credito agevolato - procedimento complesso - concessione amministrativa e rapporto negoziale privatistico - rinegoziazione tassi di interesse ex D.M. 24 marzo 2000 n. 110 - impossibilità di disapplicazione da parte del giudice - controversie: giudice ordinario
54)
La lettera d) dell'art. 19, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 1, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
55)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
56)
Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 14 del D.P.P. 15 ottobre 2002, n. 42.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionA
ActionActionB
ActionActiona) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42
ActionActionNorme generali
ActionActionValutazione punteggi
ActionActionErogazione delle agevolazioni
ActionActionArt. 19 (Erogazione dei mutui senza interessi dal fondo di rotazione)   
ActionActionArt. 20 (Decorrenza ed erogazione dei contributi per interessi)
ActionActionArt. 21 (Decorrenza ed erogazione dei contributi decennali costanti)
ActionActionArt. 22 (Erogazione dei contributi a fondo perduto)
ActionActionArt. 22/bis (Assegnazione dell’agevolazione in caso di decesso del richiedente)
ActionActionArt. 23 (Erogazione dei contributi per il recupero convenzionato di abitazioni - Completamento e termine di occupazione)
ActionActionArt. 23/bis (Locazione di abitazioni ai sensi dell'articolo 71, comma 13, della legge)
ActionActionArt. 24 (Erogazione dei contributi ai Comuni per interventi di riordino)
ActionActionArt. 25 (Erogazione degli interventi di emergenza in caso di calamità naturali)
ActionActionArt. 26 (Erogazione dei contributi per casi sociali di emergenza)
ActionActionCriteri per la concessione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
ActionActionDisposizioni varie
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 28 marzo 2017, n. 9
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 1 settembre 2017, n. 34
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 11 giugno 2018, n. 17
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 25 giugno 2018, n. 19
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 27 settembre 2021, n. 30
ActionActionC
ActionActionD
ActionActionE
ActionActionF
ActionActionG
ActionActionH
ActionActionI
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico