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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 421)
1° Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 - Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata

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1)
Pubblicato nel Suppl. n. 2 al B.U. 10 agosto 1999, n. 36.

Art. 22 (Erogazione dei contributi a fondo perduto)

(1)  In caso di nuova costruzione i contributi a fondo perduto sono erogati qualora sussistano i seguenti presupposti:

  1. deve essere tavolarmente annotato il vincolo sociale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62 della legge;
  2. deve essere presentata una dichiarazione del direttore dei lavori resa sotto la propria responsabilità attestante la regolare esecuzione dei lavori in conformità al progetto allegato alla domanda di agevolazione, rispettivamente all'eventuale progetto di variante;
  3. qualora venga chiesto l’aumento dell’agevolazione di cui all’articolo 60 della legge, deve essere presentata la documentazione comprovante il risparmio energetico, in base alle disposizioni vigenti; 59)
  4. deve essere presentato il certificato di abitabilità;
  5. l'abitazione deve essere effettivamente e stabilmente occupata dal beneficiario e dai familiari indicati nella domanda;
  6. il beneficiario e i suoi familiari devono aver trasferito la loro residenza anagrafica nell'abitazione agevolata.

(2)  In attesa dell'adempimento dei presupposti indicati al comma 1 il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente in presenza dei seguenti presupposti:

  1. il completamento del rustico dell'edificio deve essere attestato da un tecnico della ripartizione o dal direttore dei lavori tramite una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità;
  2. devono essere presentate una o più fideiussioni bancarie di importo corrispondente alla somma dei contributi di cui viene chiesta l'erogazione anticipata, aumentato del 30 per cento.

(3)  In caso di acquisto di un'abitazione esistente l'erogazione dei contributi avviene qualora sussistano i presupposti indicati al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f). Inoltre deve essere presentata una copia del contratto di compravendita.

(4)  Fino all'adempimento dei presupposti indicati al comma 3, il contributo a fondo perduto può essere erogato anticipatamente, qualora venga presentata una fideiussione bancaria di importo corrispondente all'importo del contributo aumentato del 30 per cento.

(5)  In caso di acquisto di un'abitazione in fase di costruzione trovano corrispondente applicazione per l'erogazione definitiva ed anticipata dei contributi per interessi i commi 1 e 2.

(6)  In caso di recupero dell'abitazione per fabbisogno abitativo primario del contributo è erogato qualora sussistano tutti i presupposti indicati al comma 1. Inoltre il direttore dei lavori deve attestare con una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, circa la regolare esecuzione dei lavori di recupero in conformità al progetto approvato rispettivamente all'eventuale progetto di variante. Va anche attestato che la loro entità corrisponde alla relazione tecnica e al preventivo di spesa. Per l'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto trova corrispondente applicazione il comma 2. Al posto del completamento del rustico dell'edificio deve essere attestata l'esecuzione di almeno la metà dei lavori di recupero progettati.

(7)  L'erogazione anticipata del contributo a fondo perduto è ammissibile solo entro i termini indicati all'articolo 50 della legge.

(8)  L'occupazione effettiva dell'abitazione deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva del beneficiario o da un dipendente della ripartizione edilizia abitativa di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.

59)
La lettera c) dell'art. 22, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 13, comma 2, del D.P.P. 8 agosto 2016, n. 26.
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