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a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 ottobre 1994, n. 491)
Regolamento di esecuzione in materia di regolazione dei corsi d'acqua e difesa del suolo 2)

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 gennaio 1995, n. 4.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.

Art. 19 (Criteri per la cessione di materiale)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive in ordine alle seguenti materie:

  • a)  obbligo del ricorso a trattativa privata per l' estrazione di materiale, qualora la presunta quantità superi 5000 m³;
  • b)  modalità della cessione di piante tagliate o da tagliare in occasione di interventi sistematori o di pulizia degli alvei o qualora il taglio si rilevi indispensabile per altre necessità.
  • c)  modalità per l' emanazione di provvedimenti concessori semplificati, volti a conferire - di preferenza a coltivatori confinanti - il diritto di godimento di un terreno appartenente al demanio idrico a scopi agricoli, nonché a concedere l'estrazione di materiale inerte per una quantità non superiore a 50 metri cubi.

(2)  Per l'assentimento delle concessioni ed autorizzazioni di estrazione di materiale inerte, le direttive devono uniformarsi ai seguenti principi informatori:

  • a)  impiego del materiale a fine d' interesse pubblico;
  • b)  possesso di adeguate attrezzature tecniche ed organizzative o di strutture di lavorazione da parte dei concessionari;
  • c)  valutazione degli aspetti naturalistici ed ambientali collegati all' intervento.

(3)  In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale può stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque previa valutazione dei criteri precedenti e ad avvenuto pagamento del valore commerciale; può disporre inoltre di rinunciare alla riscossione del corrispettivo, qualora si tratti di legna di modesto valore o quando i costi delle operazioni di accertamento e delle altre procedure connesse risultino eccessive rispetto al valore del materiale.

(4)  I provvedimenti semplificati di cui al comma 1, lettera c) sono soggetti, in quanto compatibile, alle norme generali valide per le concessioni ed autorizzazioni e saranno rilasciati per atti fino a un canone annuo non superiore al minimo contrattuale stabilito dalla Giunta provinciale. 22)

22)
L'art. 19 è stato modificato dall'art. 2 del D.P.G.P. 7 gennaio 1997, n. 1, e dall'art. 3 del D.P.G.P. 10 dicembre 1999, n. 66.
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