(1) La Giunta provinciale è autorizzata ad emanare direttive in ordine alle seguenti materie:
(2) Per l'assentimento delle concessioni ed autorizzazioni di estrazione di materiale inerte, le direttive devono uniformarsi ai seguenti principi informatori:
(3) In ordine alla cessione delle piante, la Giunta provinciale può stabilire, che le stesse possano essere cedute in via breve, comunque previa valutazione dei criteri precedenti e ad avvenuto pagamento del valore commerciale; può disporre inoltre di rinunciare alla riscossione del corrispettivo, qualora si tratti di legna di modesto valore o quando i costi delle operazioni di accertamento e delle altre procedure connesse risultino eccessive rispetto al valore del materiale.
(4) I provvedimenti semplificati di cui al comma 1, lettera c) sono soggetti, in quanto compatibile, alle norme generali valide per le concessioni ed autorizzazioni e saranno rilasciati per atti fino a un canone annuo non superiore al minimo contrattuale stabilito dalla Giunta provinciale. 22)