(1) Le opere di presa o di immissione, nonché gli attraversamenti e le occupazioni di demanio idrico connessi con l'utilizzazione di acque pubbliche vengono autorizzati direttamente con i relativi decreti di riconoscimento, di autorizzazione o concessione, mentre le autorizzazioni per gli attraversamenti del demanio suddetto con linee elettriche e la realizzazione delle relative pertinenze nelle fasce di rispetto vengono inserite nei provvedimenti emessi a norma del testo unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775.
(2) Le eventuali prescrizioni idrauliche, imposte dall'Agenzia 28), vengono trascritte nei rispettivi provvedimenti concessori. 29)