(1) Per gli attraversamenti con semplici condutture aeree poste ad una altezza superiore a cinque metri dai beni di cui all'articolo 6, comma 1, nonché per spianamenti di prati ed aree nella fascia di rispetto, già intensivamente coltivati senza opere murarie o abbassamenti del terreno e per lo sfalcio dell'erba che spontaneamente cresce sulle sponde e sugli argini privi di specie vegetali arboree ed arbustive si applica l'articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, ferma restando la competenza di ogni altro ente o amministrazione.
(2) La denuncia deve contenere tutti gli elementi di cui all'articolo 8, nonché la dichiarazione di sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge; gli interventi e le iniziative di cui al comma 1 possono essere iniziati dopo il decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia. 27)