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a) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 13 giugno 1989, n. 111)
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, concernente norme in materia di pubblici esercizi

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1)
Pubblicato nel Supp. Ord. al B.U. 25 luglio 1989, n. 33.

Art. 32 Misure per l'evacuazione in caso d'incendio

32.1. Affollamento – Capacità di deflusso

1. Il massimo affollamento è fissato in:

  1. aree destinate alle camere: numero dei posti letto;
  2. aree comuni a servizio del pubblico:

a) per i locali adibiti a sala da pranzo e colazione: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività;

b) per gli spazi per riunioni, trattenimenti e simili: numero dei posti a sedere risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività o quello che si ottiene considerando una densità di affollamento pari a 0,7 persone/m²;

c) per le altre aree comuni: numero di persone ottenuto considerando una densità di affollamento pari a 0,4 persone/m2 o risultanti da apposita dichiarazione del titolare dell'attività.

  1. aree destinate ai servizi: numero delle persone effettivamente presenti incrementato del 20%.

2. Al fine del dimensionamento delle uscite, devono essere considerate capacità di deflusso non superiori ai seguenti valori:

  1. per il piano terra: 50 persone/modulo;
  2. per ogni piano diverso dal piano terra: 37,5 persone/modulo.

Per i piani diversi dal piano terra, il valore massimo della capacità di deflusso può essere elevato a 50, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) le scale siano almeno di tipo protetto, con la possibilità di sbarco nell'atrio d'ingresso alle condizioni indicate al punto 32.5.3;

b) lungo i percorsi di esodo siano installati materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0); eventuali corsie di camminamento centrale e tendaggi abbiano almeno la classe 1 di reazione al fuoco ed i mobili imbottiti la classe 1IM.

32.2. Sistema di vie di uscita

1. La larghezza utile delle vie di uscita deve essere misurata deducendo l'ingombro di eventuali elementi sporgenti, con esclusione dei maniglioni antipanico.

2. Tra gli elementi sporgenti non sono considerati quelli posti ad altezza superiore a 2 m ed eventuali corrimano lungo le pareti, con ingombro non superiore a 8 cm.

3. Nel sistema di vie di uscita è vietato collocare specchi che possano trarre in inganno sulla direzione da seguire nell'esodo.

4. Le porte di accesso alle scale e quelle che immettono all'esterno o in luogo sicuro devono aprirsi nel verso dell'esodo, a semplice spinta.

5. Nelle strutture alberghiere site in immobili a destinazione mista ed in edifici storici vincolati o riconosciuti pregevoli in forza di vigenti disposizioni legislative nazionali o locali, le porte che immettono all'esterno o in luogo sicuro possono essere prive di maniglione antipanico e non aprirsi nel verso dell'esodo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. le porte siano dotate di cartellonistica che ne indichi le modalità di apertura, con traduzione in varie lingue;
  2. lungo le vie di esodo che conducono alle porte suddette, i materiali siano conformi a quanto previsto al punto 31.2. e sia presente idonea illuminazione di sicurezza, anche nel caso in cui le vie d'esodo non siano ad uso esclusivo dell'attività ricettiva.

Tali porte, inoltre, devono essere comunque apribili manualmente, anche in assenza di alimentazione elettrica, e devono essere dotate di un sistema di blocco meccanico in posizione di massima apertura. Le modalità di gestione di tali porte devono essere esplicitate nel piano di emergenza.

32.3. Larghezza delle vie di uscita

1. È consentito utilizzare, ai fini dell'esodo, scale e passaggi aventi larghezza minima di 0,90 m, da computarsi pari ad un modulo nel calcolo del deflusso.

2. Sono ammessi restringimenti puntuali, purché la larghezza minima netta, comprensiva delle tolleranze, sia non inferiore a 0,80 m ed a condizione che lungo le vie di uscita siano presenti soltanto materiali di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), ad eccezione dei rivestimenti lignei di cui al punto 31.2, comma 3.

32.4. Larghezza totale delle uscite

1. La larghezza totale delle uscite da ogni piano, espressa in numero di moduli, è determinata dal rapporto tra il massimo affollamento previsto e la capacità di deflusso del piano.

2. Per le strutture ricettive che occupano più di due piani fuori terra la larghezza totale delle vie di uscita che immettono all'aperto viene calcolata sommando il massimo affollamento previsto in due piani consecutivi, con riferimento a quelli aventi maggiore affollamento.

3. Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiate anche le porte d'ingresso, quando queste sono apribili a semplice spinta verso l'esterno.

4. Le eventuali scale mobili non devono essere computate ai fini della larghezza delle uscite.

32.5. Vie di uscita ad uso esclusivo della struttura ricettiva

32.5.1. Edificio servito da due o più scale

1. In corrispondenza delle comunicazioni dei piani interrati con i vani scala devono essere installate porte aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30, munite di congegno di autochiusura.

2. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, non può essere superiore a:

a) 40 m, per raggiungere un'uscita su luogo sicuro o su scala di sicurezza esterna;

b) 30 m, per raggiungere una scala protetta, che faccia parte del sistema di vie di uscita.

3. La lunghezza dei corridoi ciechi non può essere superiore a 15 m.

4. Le suddette lunghezze possono essere incrementate di 5 m, qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 5 m, mentre i corridoi ciechi possono essere incrementati di ulteriori 10 m, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco;
  2. le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

32.5.2. Edificio servito da una sola scala

1. La comunicazione del vano scala con i piani interrati può avvenire esclusivamente tramite disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo EI 60 munite di congegno di autochiusura.

2. In edifici con più di tre piani fuori terra è ammesso disporre di una sola scala, purché questa sia almeno di tipo protetto.

3. Per le attività ricettive ubicate in edifici aventi altezza antincendio maggiore di 24 m e non superiore a 32 m è consentita la presenza di una sola scala, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:

a) la scala sia di tipo a prova di fumo od esterna;

b) la scala sia di tipo protetto e sia installato un impianto di spegnimento automatico esteso all'intera attività, conforme alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno del 20 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

4. La lunghezza dei corridoi che adducono alla scala deve essere limitata a 15 m. Tale lunghezza può essere incrementata di 5 m, qualora, in corrispondenza del percorso interessato, i materiali installati a parete e a soffitto siano di classe 0 – A1 – (A2-s1,d0) di reazione al fuoco e non sia presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

5. Il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali comuni, può essere incrementato di ulteriori 10 m, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. tutti i materiali installati in tali percorsi siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0), con la sola eccezione di eventuali corsie di camminamento centrale che sono ammesse di classe 1 di reazione al fuoco;
  2. le porte delle camere aventi accesso su tali percorsi possiedano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30 e siano dotate di dispositivo di autochiusura.

6. Limitatamente agli edifici a tre piani fuori terra, è consentito non realizzare le scale di tipo protetto alle seguenti condizioni:

  1. la lunghezza dei corridoi che adducono alle scale è limitata a 20 m;
  2. i materiali installati a parete e a soffitto sono di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
  3. non è presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

7. Resta fermo, per gli edifici serviti da scale non protette, che la lunghezza totale del percorso che adduce su luogo sicuro sia limitata a 40 m; tale lunghezza può essere incrementata di 5 m alle seguenti condizioni:

  1. i materiali installati a parete e a soffitto sono di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0);
  2. non è presente materiale suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

32.5.3. Atrio di ingresso

1. Nel caso in cui le scale immettano nell'atrio di ingresso, quest'ultimo costituisce parte del percorso di esodo; devono, pertanto, essere rispettate le seguenti disposizioni:

  1. i materiali installati nell'atrio e nei locali adiacenti e non separati da esso devono essere conformi a quanto prescritto per le vie di esodo al punto 31.2;
  2. nell'atrio non devono essere installate apparecchiature a fiamma ed ogni altra apparecchiatura da cui possa derivare pericolo di incendio.

32.6. Vie di uscita ad uso promiscuo

1. Le attività ricettive ubicate in edifici a destinazione mista possono essere servite da scale ad uso promiscuo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. l'edificio abbia altezza antincendio non superiore a 32 m;
  2. l'attività ricettiva sia separata dalla scala e dal resto del fabbricato con elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco almeno REI/EI 60;
  3. le comunicazioni dei vani scala, costituenti vie di esodo per gli occupanti dell'attività ricettiva, con i piani cantinati siano dotate di porte resistenti al fuoco almeno EI 60;
  4. le scale siano dotate di impianto di illuminazione di sicurezza.

2. In relazione al numero di scale a servizio di ogni piano dell'attività ricettiva, deve essere osservato, inoltre, quanto segue:

  1. presenza di due o più scale: la lunghezza massima dei percorsi dalla porta delle camere alle scale dell'edificio non può superare i 25 m e quella dei corridoi ciechi i 15 m; tali lunghezze massime possono essere incrementate di 5 m, a condizione che lungo i percorsi d'esodo i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30;
  2. presenza di una sola scala: l'attività ricettiva deve essere distribuita in compartimenti aventi superficie non superiore a 250 m²; la lunghezza massima del percorso dalla porta di ogni camera alla scala non può superare i 15 m; è consentito che tale lunghezza massima sia incrementata di 5 m e che la superficie massima dei compartimenti suddetti raggiunga i 350 m², a condizione che lungo i percorsi d'esodo, i materiali installati a parete, a pavimento o a soffitto siano di classe di reazione al fuoco 0 – A1 – (A2-s1,d0) e che le porte delle camere abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco almeno EI 30.

3. È consentita la comunicazione tra gli ambienti di ricevimento dell'attività ricettiva e le parti comuni dell'edificio, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  1. l'ambiente di ricevimento sia permanentemente presidiato;
  2. nell'ambiente di ricevimento non siano presenti sostanze infiammabili;
  3. la larghezza della scala e della via di esodo che conduce all'esterno dell'edificio sia commisurata al piano di massimo affollamento dell'attività ricettiva.
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