1. Le attività ricettive possono comunicare con le altre attività di seguito indicate:
a) attività ad esse pertinenti, nel rispetto delle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi;
b) attività non ad esse pertinenti, tramite filtro a prova di fumo ed a condizione che le rispettive vie di esodo siano indipendenti, salvo quanto previsto per le destinazioni miste.
2. Gli elementi di separazione dalle attività indicate alle lettere a) e b) del comma 1 devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco almeno pari alla classe di resistenza al fuoco più elevata tra quella richiesta per l'attività ricettiva e quella richiesta per l'attività adiacente e comunque non inferiore a REI 30.