1. Le aree dell'attività ricettiva devono essere provviste di segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche.
2. L'adozione di una colonna a secco deve essere segnalata con cartellonistica riportante la dicitura "attività dotata di colonna a secco per VVF", posta in corrispondenza del relativo attacco di mandata per autopompa ed in prossimità dell'ingresso dell'attività.