31.1. Resistenza al fuoco
1. Per le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione, orizzontali e verticali, deve essere garantita una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30. Se l'attività si estende oltre il quarto piano fuori terra, deve essere garantito il Livello III di prestazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2007.
2. Alle aree a rischio specifico si applicano le rispettive norme tecniche di prevenzione incendi.
3. Nel caso di tetti di copertura non collaborante alla statica complessiva del fabbricato, è consentito che gli elementi strutturali della copertura stessa, indipendentemente dall'altezza dell'edificio, abbiano caratteristiche di resistenza al fuoco commisurate alla classe dei locali immediatamente sottostanti e comunque non inferiore a R 30; ciò è ammesso a condizione che la situazione al contorno escluda la possibilità di propagazione di un eventuale incendio ad ambienti o fabbricati circostanti.
31.2. Reazione al fuoco
1. I materiali devono avere adeguate caratteristiche di reazione al fuoco e rispondere, per quanto riguarda il luogo di installazione, alle prescrizioni e limitazioni di seguito indicate.
2. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, si devono utilizzare prodotti aventi una delle classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, distinte in funzione del tipo di impiego previsto:
| Verwendung Impiego | Baustoffklasse Classe dei prodotti |
Italienische Klasse Classe italiana | Europäische Klasse Classe europea |
Bodenverkleidungen A pavimento | 1 | A2FL-s1 |
BFL-s1 |
CFL-s1 |
Wandverkleidungen A parete | 1 | A2-s1,d0 |
A2-s2,d0 |
A2-s1,d1 |
B-s1,d0 |
B-s2,d0 |
B-s1,d1 |
Deckenverkleidungen A soffitto | 1 | A2-s1,d0 |
A2-s2,d0 |
B-s1,d0 |
B-s2,d0 |
È ammessa anche l'installazione di prodotti isolanti con classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella, in funzione del tipo di impiego previsto:
| Verwendung Impiego | Isolierstoffklasse Classe dei prodotti isolanti |
Italienische Klasse Classe italiana | Europäische Klasse Classe europea |
Bodenverkleidungen A pavimento | 1 0-1, 1-0, 1-1 | A2-s1,d0 |
Wandverkleidungen A parete | A2-s2,d0 |
A2-s1,d1 |
B-s1,d0 |
B-s2,d0 |
B-s1,d1 |
Deckenverkleidungen A soffitto | 1 0-1, 1-0, 1-1 | A2-s1,d0 |
A2-s2,d0 |
B-s1,d0 |
B-s2,d0 |
Qualora per il prodotto isolante sia prevista una protezione da realizzare in sito affinché lo stesso non sia direttamente esposto alle fiamme, sono ammesse le classi di reazione al fuoco indicate nella seguente tabella:
| | | | | Verwendung Impiego | Schutzprodukteklasse Classe delle protezioni | Isolierstoffklasse Classe dei prodotti isolanti |
Italienische Klasse Classe italiana | Europäische Klasse Classe europea | Italienische Klasse Classe italiana | Europäische Klasse Classe europea |
Bodenverkleidungen A pavimento | 1 | A2FL-s1 BFL-s1 | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1 |
Wandverkleidungen A parete | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 A2-s1,d1 B-s1,d0 B-s2,d0 B-s1,d1 |
Deckenverkleidungen A soffitto | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0 | 1 | A2-s1,d0 A2-s2,d0 B-s1,d0 B-s2,d0 |
Beliebig Qualsiasi | Prodotti e/o elementi da costruzione aventi classe di resistenza al fuoco non inferiore a EI 30. Baustoffe bzw. Bauteile, die einen Feuerwiderstand von mindestens EI 30 aufweisen. | Una delle classi di reazione al fuoco indicate dalla tabella 2 allegata al D.M. 15.03.2005, e successive modifiche. Eine der Baustoffklassen laut Tabelle 2 des MD vom 15.03.2005, in geltender Fassung. |
3. Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei passaggi in genere ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, è consentito mantenere in opera materiali, ivi compresi arredi, non classificati ai fini della reazione al fuoco, fino ad un massimo del 25% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati. Nel computo dei materiali suddetti devono essere inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili, mentre devono essere esclusi i mobili imbottiti. Ciò è ammesso alle seguenti condizioni:
a) il carico di incendio specifico qf è limitato a 175 MJ/m²;
b) è istituito un servizio interno di emergenza permanentemente presente, composto da un congruo numero di addetti, che consente di promuovere un tempestivo intervento di contenimento dell'incendio e di assistenza all'esodo. Gli addetti, che non possono essere in numero inferiore a due, devono avere conseguito l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, a seguito del corso di tipo B di cui all'allegato IX del decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. I requisiti di idoneità tecnica di tali addetti – inclusa la capacità di impiego delle attrezzature di spegnimento – dovranno essere verificati ogni due anni mediante l'accertamento previsto dalla predetta legge n. 609/1996.
Si ammettono inoltre rivestimenti non incollati e pavimenti lignei non trattati posti in opera in aderenza a supporti incombustibili fino ad un massimo del 25% della superficie esposta.
In alternativa al servizio di emergenza di cui al precedente punto b), si può adottare un sistema di controllo automatico di fumi e calore, dimensionato e realizzato in conformità alle vigenti norme tecniche di impianto e di prodotto, finalizzato a garantire, lungo le vie di esodo, un'altezza libera dal fumo pari almeno a 2,00 metri.
4. Nei restanti ambienti deve essere assicurata l'adozione di una delle due soluzioni alternative, di seguito descritte:
a) utilizzare materiali di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, secondo quanto indicato dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005, e successive modifiche; installare prodotti isolanti con prestazioni di reazione al fuoco conformi all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno del 15 marzo 2005, e successive modifiche;
b) mantenere materiali, ivi compresi quelli di arredamento, non classificati ai fini della reazione al fuoco (inclusi i rivestimenti lignei posti in opera anche non in aderenza a supporti incombustibili), a condizione che i detti ambienti garantiscano una classe di resistenza al fuoco non inferiore a 30.
5. In tutti gli ambienti, ferme restando le indicazioni di cui al punto 3, devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1;
- i mobili imbottiti posizionati nelle vie di esodo ed in tutti gli spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, ed i materassi devono essere di classe 1 IM; nei restanti ambienti devono essere di classe 2 IM.
È consentito mantenere materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, drappeggi e sipari) e i mobili imbottiti non classificati, in quantità tale che la loro superficie (considerando per i mobili imbottiti la superficie in proiezione a pavimento e a parete) non sia superiore al 20% della superficie totale dell'ambiente in cui sono collocati (pavimento + pareti + soffitto). Ciò è ammesso, purché sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) siano posizionati in ambienti (atri, soggiorni) con presidio continuativo di un addetto antincendio (es. addetto alla reception);
b) siano posizionati in ambienti con carico di incendio specifico qf limitato a 370 MJ/m² e sia stato istituito il servizio interno di emergenza o, in alternativa a quest'ultimo, sia stato adottato il sistema di controllo automatico di fumi e calore, così come descritti al punto 3.
31.3. Compartimentazione
1. L'intera struttura ricettiva, ad eccezione delle aree a rischio specifico, può costituire un unico compartimento.
2. Le aree a rischio specifico dovranno essere compartimentate con strutture e serramenti aventi caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori alla classe di resistenza al fuoco determinata ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 9 marzo 2007.
31.4. Piani interrati
1. Le aree comuni a servizio del pubblico possono essere ubicate non oltre il secondo piano interrato, fino alla quota di -10,00 m. Le predette aree, se ubicate a quota compresa tra -7,50 e -10,00 m, devono essere protette con impianto di spegnimento automatico.
31.5. Corridoi
1. I tramezzi che separano le camere per ospiti dai corridoi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 30.
2. Le porte di tutti i locali (camere per ospiti, ripostigli, sale comuni, servizi, ecc.) in diretta comunicazione con le vie di esodo, o con spazi adiacenti e non separati dalle vie di esodo, devono essere dotate di dispositivo di autochiusura.
31.6. Scale
1. Ogni vano scala deve avere, in sommità, una superficie netta di aerazione permanente non inferiore a 1 m², in cui è consentita l'installazione di sistemi di protezione dagli agenti atmosferici; se tale protezione è realizzata con infissi, questi devono essere apribili automaticamente a mezzo di dispositivo comandato da rivelatori automatici di incendio, o manualmente a distanza.
2. È consentito non realizzare nel vano scala la superficie di aerazione di cui al comma 1, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) il vano scala sia di tipo protetto in tutto il suo sviluppo;
b) i materiali in esso impiegati siano di classe 0 o A1 in misura pari almeno al 50% della superficie totale del vano scala (pavimento + pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle rampe) e, per la restante parte, siano conformi a quanto prescritto al punto 31.2, comma 2;
c) qualora presenti nel vano scala, i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce siano di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 e gli eventuali mobili imbottiti siano di classe 1 IM.
3. Qualora la protezione del vano scala non sia garantita a causa, unicamente, della mancanza della porta di compartimentazione in corrispondenza dello sbarco nell'atrio di ingresso, è consentito realizzare, in alternativa alla superficie di aerazione di cui al comma 1, un sistema di evacuazione forzata di fumo e calore che garantisca tre ricambi/ora del volume del corpo scala.