(1) Nell'assegnazione dell'indennità di funzione alle strutture semplici e complesse, ai dipartimenti, presidi ospedalieri ed aree determinati nell'atto aziendale di cui all'articolo 5 della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, si osservano i seguenti criteri generali:
(2) Nell'assegnazione dell'indennità di funzioni alle strutture nell'ambito veterinario, oltre ai criteri di cui al precedente comma, in quanto applicabili, si osservano i seguenti criteri:
(3) Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, l'azienda provvede alla determinazione dell'indennità di funzione per le singole strutture dirigenziali, tenendo conto delle linee guida provinciali elaborati sulla base dei criteri contenuti nel presente articolo.