(1) Il personale medico è sottoposto a valutazione annuale da parte del competente superiore. Il personale medico con incarico di responsabile di struttura semplice o di direttore di struttura complessa, oltre alla valutazione annuale da parte del diretto superiore, è sottoposto ad una valutazione al termine dell'incarico.
(2) Nella valutazione devono essere rispettati i seguenti criteri generali:
(3) Il sistema di valutazione del presente articolo trova applicazione ai fini del rinnovo e della risoluzione del rapporto di incarico dirigenziale, ai fini dell'assegnazione dell'indennità di risultato nonché ai fini della progressione professionale di cui all'articolo 26 del presente contratto.