(1) Ai sensi della legge provinciale del 5 marzo 2001, n. 7, ogni direttore di struttura complessa sceglie un suo sostituto che viene incaricato con provvedimento del Direttore generale. Costituisce compito principale del dirigente sostituto, sostituire il titolare della direzione in caso di assenza e di coadiuvarlo nei compiti dirigenziali.
(2) Il dirigente sostituto può essere scelto tra il personale medico con specializzazione ed almeno due anni di anzianità di servizio o tra il personale medico senza specializzazione con almeno otto anni di servizio nella rispettiva disciplina. I dirigenti sostituti nei servizi di anestesia, radiologia, medicina nucleare e radioterapia devono essere in possesso della specializzazione.