(1) Gli incarichi di responsabilità di strutture semplici possono essere assegnati a non più del 30% del personale medico delle piante organiche delle strutture attivate dell'azienda sanitaria.
(2) I responsabili di struttura semplice possono essere scelti tra il personale medico con specializzazione ed almeno tre anni di anzianità di servizio, oltre al periodo svolto per l'ottenimento della specializzazione, o tra il personale medico senza specializzazione con almeno dieci anni di servizio nella rispettiva disciplina. Il responsabile della struttura semplice risponde al diretto superiore dei progetti, dell'organizzazione e della gestione delle risorse a lui affidate.
(3) Fino alla stesura dell'atto aziendale i titolari degli attuali "moduli" vengono confermati salvo parere negativo motivato da parte del direttore della struttura complessa interessata, sentito il parere delle organizzazioni sindacali mediche.