(1) Al personale medico con specializzazione od almeno cinque anni di servizio nella disciplina può essere attribuito un incarico di natura professionale, di alta specializzazione o di altri particolari compiti non già adeguatamente retribuiti. L'incarico viene conferito mediante provvedimento del direttore generale su proposta del direttore. I relativi incarichi hanno una durata massima di 2 anni e sono rinnovabili.